Codice civile sul condominio

Codice Civile sulla comunione e sul condominio: articoli dal 1100 al 1139 e  disposizioni di attuazione del codice civile: articoli dal 61 al 72 e art. 155-bis 

Art. 1100 

Norme regolatrici 

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la  legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non dispone diversamente, si applicano  le norme seguenti (2711). 

Art. 1101 

Quote dei partecipanti 

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali. 

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in  proporzione delle rispettive quote. 

Art. 1102 

Uso della cosa comune 

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione  e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal  fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento  della cosa. 

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri  partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164). 

Art. 1103 

Disposizioni della quota 

Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa  nei limiti della sua quota. 

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel  capo IV del titolo III del libro VI (2825). 

Art. 1104 

Obblighi dei partecipanti 

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il  godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle  disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882). La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con il cedente a  pagare i contributi da questo dovuti e non versati. 

Art. 1105 

Amministrazione 

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune  (1106). 

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti,  calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza  dissenziente. 

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano  stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione. 

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o  non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, 

ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di  consiglio e può anche nominare un amministratore (872). 

Art. 1106 

Regolamento della comunione e nomina di amministratore 

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere  formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della  cosa comune. 

Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o  anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore. 

Art. 1107 

Impugnazione del regolamento 

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il  regolamento della comunione entro trenta giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha  approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la  deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte  (1109). 

Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato  impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti. 

Art. 1108 

Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione 

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del  valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al  miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse  non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa  eccessivamente gravosa. 

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione,  sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti. E’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di  diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma,  qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione  o per il miglioramento della cosa comune. 

Art. 1109 

Impugnazione delle deliberazioni 

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità  giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 

  1. l) nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 1105, se la deliberazione e gravemente  pregiudizievole alla cosa comune; 

2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’art. 1105 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria  amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’art. 1108  (1137-2). 

L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro  trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata  loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può  ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Art. 1110 

Rimborso di spese 

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha  sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al  rimborso. 

Art. 1111 

Scioglimento della comunione 

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione (1506);  l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a  cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (717). Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha  effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine  maggiore di questo si riduce a dieci anni. 

Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della  comunione prima del tempo convenuto. 

Art. 1112 

Cose non soggette a divisione 

Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se  divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate. 

Art. 1113 

Intervento nella divisione e opposizione 

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a  proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano  notificato un’opposizione (2646) anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad  essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria (2900 e seguenti). 

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto indicato dal  comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e,  se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i  creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a  trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione  della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825). 

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può  opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di  prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione  (737 e seguenti). 

Art. 1114 

Divisione in natura 

La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti  corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e seguenti). 

Art. 1115 

Obbligazioni solidali dei partecipanti 

Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido (1292)  contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla  domanda di divisione.

La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa  comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua  frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. 

Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella  divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti. 

Art. 1116 

Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria 

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità (713 e  seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite 

Art. 1117 

Parti comuni dell’edificio 

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari  dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal  titolo: 

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio,  le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i  portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la  portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati,  per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come  gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di  distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il  condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro  genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al  punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso  di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore  in materia di reti pubbliche. 

Art. 1117-bis. 

Ambito di applicabilità 

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più  unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano  parti comuni ai sensi 

dell’articolo 1117. 

Art. 1117-ter. 

Modificazioni delle destinazioni d’uso 

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che  rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore  dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. 

La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni  consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve  effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da  pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. 

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto  della modificazione e la nuova destinazione d’uso. 

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli  adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla  stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. 

Art. 1117-quater. 

Tutela delle destinazioni d’uso 

In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni  d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono  diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la  violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla  cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo  1136. 

Art. 1118 

Diritti dei partecipanti sulle parti comuni 

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti,  è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. 

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. 

Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione  delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità  immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. 

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di  condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o  aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere  al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua  conservazione e messa a norma. 

Art. 1119 

Indivisibilità 

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa  farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso  di tutti i partecipanti al condominio.  

Art. 1120 

Innovazioni 

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono  disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior  rendimento delle cose comuni. 

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono  disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli  impianti; 

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il  contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a  servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante  l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte  del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di  godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a  qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi  collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che 

non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di  impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. 

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche  di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente  comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità  di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza  indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. 

Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza  del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni  dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino  

Art. 1121 

Innovazioni gravose o voluttuarie 

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario  rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti  o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne  vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la  maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne  integralmente la spesa. 

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono  tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle  spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. 

Art. 1122 

Opere su parti di proprietà o uso individuale 

Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso  comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il  condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero  determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. 

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. 

Art. 1122-bis. 

Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da  fonti rinnovabili 

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso  a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi  collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da  recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale,  preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in  materia di reti pubbliche. 

E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili  destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea  superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà  comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di  esecuzione degli interventi. L’assemblea 

può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate  modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della  sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di  cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico 

solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste  dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima  maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte  dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. 

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove  necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad  autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. 

Art. 1122-ter. 

Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni 

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a  consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la  maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136. 

Art. 1123 

Ripartizione delle spese 

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni  dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni  deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al  valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. 

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono  ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. 

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire  una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del  gruppo di condomini che ne trae utilità. 

Art. 1124 

Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori 

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a  cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle  singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale  all’altezza di ciascun piano dal suolo.  

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si  considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici  solari, qualora non siano di proprietà comune. 

Art. 1125 

Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai 

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono  sostenute in parti eguali dai proprietari di due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a  carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del  proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. 

Art. 1126 

Lastrici solari di uso esclusivo 

Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini,  quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle  riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini  dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore  del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Art. 1127 

Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio 

Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo  che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del  lastrico solare. 

La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la  consentono. 

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto  architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani  sottostanti. 

Art. 1128 

Perimento totale o parziale dell’edificio 

Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore,  ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo  che sia stato diversamente convenuto. 

Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la  ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in  proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. 

L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla  ricostruzione di queste. 

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere  agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la  stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto  dei condomini. 

Art. 1129 

Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore 

Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un  amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o  dell’amministratore dimissionario. 

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico,  l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si  tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri  di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato,  previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo  rimborso della spesa, copia da lui firmata. 

L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai  condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti  compiuti nell’esercizio del mandato. 

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del  suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere  inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio  dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per  la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza  deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca  le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. 

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è  affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,  dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso  comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti,  anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai  condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su  uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun  condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre  copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. 

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la  documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad  eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad  ulteriori compensi. 

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto  ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla  chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo  63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. 

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.  L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del  nuovo amministratore. 

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la  maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento  di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun  condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto  della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi  irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo  comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la  convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato  all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino  può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente,  per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può  rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. 

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale,  il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo  amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di  deliberazioni dell’assemblea; 

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il  patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri  condomini; 

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità  eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al  condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione  coattiva; 

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del  presente articolo. 

In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare  nuovamente l’amministratore revocato.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare  analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso  per l’attività svolta. 

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla  sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. 

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica,  realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso  dello Stato, delle regioni, delle 

province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società  private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica. 

Art. 1130 

Attribuzioni dell’amministratore (nota 1) 

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di  legge, deve: 

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione  del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del  regolamento di condominio; 

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in  modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle  parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; 

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; 

5) eseguire gli adempimenti fiscali; 

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei  singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive  del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità  immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni  dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma  scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o  incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni  necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o  incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone  il costo ai responsabili; (nota 2) 

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca  dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee  sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni  nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso  registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e  revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e  della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in  caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine  cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata  ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; 

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al  rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del  condominio; 

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei  pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea  per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Art. 1130-bis. 

Rendiconto condominiale (nota 1) 

Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente  alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve,  che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un  registro di contabilità, di un riepilogo 

finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche  dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in  qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore  che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza  prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini  sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento  sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in  ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi  devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. 

L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio  composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il  consiglio ha funzioni consultive e di 

controllo. 

Art. 1131 

Rappresentanza 

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal  regolamento di condominio [1138] o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza  dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni  dell’edificio; a lui 

sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso  oggetto. 

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni  dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei  condomini. 

L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al  risarcimento dei danni. 

Art. 1132 

Dissenso dei condomini rispetto alle liti 

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a  una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può  separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di  soccombenza. L’atto deve essere notificato 

entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte  vittoriosa. 

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne  abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato  possibile ripetere dalla parte 

soccombente.

Art. 1133 

Provvedimenti presi dall’amministratore 

I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i  condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea,  senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti  dall’articolo 1137. 

Art. 1134 

Gestione di iniziativa individuale 

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione  dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa  urgente. 

Art. 1135 

Attribuzioni dell’assemblea dei condomini 

Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 

2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa  ripartizione tra i condomini; 

3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore all’impiego del residuo  attivo della gestione; 

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo  obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori  devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in  relazione ai singoli pagamenti dovuti. 

L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che  rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti,  programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati  qualificati, anche mediante opere di 

risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa  in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è  ubicato.  

Art. 1136 

Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni 

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti  condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei  partecipanti al condominio. 

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la  maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero  legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello  della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda  convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che  rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al  condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti  con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e  passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo,  le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di  notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma,  1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la  maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. 

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma,  devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la  maggioranza degli intervenuti ed 

almeno i due terzi del valore dell’edificio. 

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati  regolarmente convocati. 

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto  dall’amministratore. 

Art. 1137 

Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea 

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie  per tutti i condomini. 

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni  condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone  l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della  deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della  deliberazione per gli assenti. 

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la  sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria. 

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non  sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della  deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle  norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies,  sesto comma, del codice di procedura civile. 

Art. 1138 

Regolamento di condominio 

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un  regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione  delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme  per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. 

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di  condominio o per la revisione di quello esistente. 

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal  secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)  dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. (nota 1) Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun  condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso  possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129,  1131, 1132, 1136 e 1137. 

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali  domestici. 

Art. 1139 

Rinvio alle norme sulla comunione 

Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla  comunione in generale. 

Disposizioni di attuazione del codice civile: artt. 61-72 e art. 155-bis 

Art. 61 disp. att. 

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a  proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici  autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono  costituirsi in condominio separato. 

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo  comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di  almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la  separazione. 

Art. 62 disp. att. 

La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in  comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del  codice. 

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano  opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo  scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza  prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso. 

Art. 63 disp. att. (nota 1) 

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea,  l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di  ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a  comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini  morosi. 

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non  dopo l’escussione degli altri condomini. 

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre,  l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni  suscettibili di godimento separato. 

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento  dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. 

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i  contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica  del titolo che determina il trasferimento del diritto. 

Art. 64 disp. att. 

Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129  e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di  consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel  termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

Art. 65 disp. att

Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende  iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la  nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere  istruzioni sulla condotta della lite. 

Art. 66 disp. att. 

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate  dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore  quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini  che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla  richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. 

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può  essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. 

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve  essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima  convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite  consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In  caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione  assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti  o assenti perché non ritualmente convocati.  

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della  prima. 

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo  svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico  avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione  dell’assemblea validamente costituitasi. 

Art. 67 disp. Att. 

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito  di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di  un quinto dei condomini e 

del valore proporzionale. 

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno  diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari  interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. 

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono  complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la  maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante  all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina  dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità  giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii  interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede  alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a  provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono  notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a  tutti i condomini. 

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il  rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente 

all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte  dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a  qualunque assemblea. 

L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli  affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei  servizi comuni. 

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario  intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od  opere ai sensi degli articoli 

985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato  sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario. 

Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei  contributi dovuti all’amministrazione condominiale. 

Art. 68 disp. att. 

Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli  1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare  è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio,  dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare. 

Art. 69 disp. att. 

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui  all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono  essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la  maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di  sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità  immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare  anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo  alla variazione. 

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata  al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio  unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza  indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a  quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. 

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle  per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali. 

Art. 70 disp. att. 

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il  pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La  somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.  L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al  secondo comma dell’articolo 1136 del Codice. 

Art. 71 disp. att.

Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal terzo comma dell’articolo 1138  del codice è tenuto presso l’associazione professionale (nota 1) dei proprietari di  fabbricati. 

Art. 71-bis. disp. att. (nota 1) 

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: 

  1. a) che hanno il godimento dei diritti civili; 
  2. b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,  l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non  colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a  due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
  3. c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non  sia intervenuta la riabilitazione; 
  4. d) che non sono interdetti o inabilitati; 
  5. e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; 
  6. f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione  periodica in materia di amministrazione condominiale. 

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora  l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. 

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V  del libro V 

del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente  responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di  amministrazione dei condominii a favore 

dei quali la società presta i servizi. 

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la  cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza  formalità l’assemblea per la nomina 

del nuovo amministratore. 

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno,  nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è  consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di  cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. 

Art. 71-ter. disp. att. 

Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma  dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del  condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato  digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la  gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini. 

Art. 71-quater. disp. att. 

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata  applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da  61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione 

del codice. 

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un  organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il  condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare  da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera  di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga  della prima comparizione. 

La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di  cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta  maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. 

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto  legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di  munirsi della delibera assembleare. 

Art. 72 disp. att. 

I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli  63, 66, 67 e 69. 

Art. 155-bis. disp. att. 

L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto  articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136,  commi primo, secondo e terzo, del codice.